arch. Alessandro Saffioti

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PERGOLATI E COPERTURE nessun permesso di costruire per pergolati e coperture amovibili Pergolati e tende rientrano nell’attività edilizia libera

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n° 1777/2014, si è pronunciato definitivamente sull'appello proposto, accogliendo di primo grado in merito all'esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento. Secondo quanto riportato, non ci sarebbe quindi bisogno di chiedere al Comune di riferimento il permesso di costruire se si vuole realizzare di fatto una "struttura di arredo" installata su pareti esterne dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da una struttura leggera e rimovibile, caratterizzata da elementi in metallo o legno di sezione esigua, coperta da telaio anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente. Priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere. Costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non "demolizione". Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame non configura ne un aumento del volume e della superficie coperta, ne la creazione o modificazione di un organismo edilizio, ne l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio a cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa removibilità, dell'assenza di tamponature verticali, della facile removibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile).

Il consiglio di stato ha così precisato che simili strutture sono da qualificarsi alla stregua di "arredo esterno", di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. (art 6 comma 1 d.P.R. n° 380/2001).

 

si ringrazia l'architetto Lorenzo Margiotta per le informazioni fornite.

http://www.edilia2000.it/index_5-2-8711.html

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Progetto della CNA delle Marche per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.

 

http://www.costozerocna.it/

http://www.costozerocna.it/?page_id=286

Ristrutturazioni, ok al bonus 50% anche se si sposta l’edificio

Ristrutturazioni, ok al bonus 50% anche se si sposta l’edificio

Lo spostamento deve essere di lieve entità, cioè non deve avvenire in un altro sito o in modo del tutto discrezionale nello stesso lotto

di Paola Mammarella

 

24/01/2014 - La detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni può essere applicata anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con lieve spostamento dell’edificio. Lo ha chiarito il sottosegretario del ministero dell’Economia, Pier Paolo Baretta, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera.

 

 

Secondo il sottosegretario Baretta, si può usufruire del bonus perché, dopo un progressivo allentamento dei vincoli normativi, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che implicano uno spostamento di lieve entità possono essere annoverati tra le ristrutturazioni.

 

Ripercorrendo l’evoluzione normativa che ha portato a questa conclusione, Baretta ha ricordato che, secondo l’impostazione iniziale del Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione poteva essere considerato ristrutturazione solo se il nuovo edificio presentava la stessa volumetria, sagoma e area di sedime, fatte salve le opere di adeguamento alla normativa antisismica o il ripristino di eventuali parti crollate.

 

Col D.lgs 301/2002 è stato in seguito eliminato il riferimento al rispetto dell’area di sedime. La liberalizzazione è stata però contenuta dal Ministero delle Infrastrutture che un anno dopo, con la circolare 4174/2003, ha affermato che il riposizionamento non poteva avvenire in un altro sito o in modo del tutto discrezionale all’interno dello stesso lotto. In altre parole, lo spostamento non doveva implicare una variante essenziale altrimenti sarebbe stato considerato come nuova costruzione.

 

Il DL 69/2013 “Del fare” ha infine reso possibile le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma. Le ristrutturazioni, in sostanza, devono rispettare solo la volumetria preesistente.

Come chiarito da Baretta, la sagoma è strettamente legata all’area di sedime, quindi annullando l’una viene meno anche l’obbligo di rispettare l’altra.

 

 

Fonte: Edilportale -www.edilportale.com

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Riqualificazione energetica e architettonica, in arrivo incentivi

Delega Fiscale: oltre alla riforma del Catasto agevolazioni per chi effettua lavori per la sicurezza e l'efficientamento energetico

di Paola Mammarella

 

22/01/2014 - Il ddl Delega Fiscale si arricchisce di incentivi per la riqualificazione energetica e architettonica degli edifici, che vanno a sommarsi alla riforma del Catasto.

 

Tra i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare ce n’è uno che dovrebbe introdurre un regime fiscale incentivante per chi dimostra di aver effettuato interventi di messa in sicurezza nonché di riqualificazione energetica ed architettonica degli immobili.

 

La novità è contenuta in un emendamento dei relatori approvato dalla Commissione Finanze del Senato. Già dopo l’approvazione alla Camera, avvenuta lo scorso settembre, era stato previsto un decreto che introducesse un regime fiscale incentivante per la messa in sicurezza degli immobili.

 

La Commissione Finanze ha stabilito che per accedere agli incentivi si dovrà dimostrare di aver effettuato gli interventi, ma non solo, perché oltre a questi lavori spuntano anche quelli di riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici.

 

Gli incentivi di cui dovrebbe occuparsi il Governo in un decreto legislativo ad hoc rappresentano probabilmente un modo per stabilizzare o far proseguire l'ecobonus 65% per la riqualificazione energetica e la detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

 

Ricordiamo infatti che sia la detrazione del 65%, sia quella del 50% scadranno il 31 dicembre 2014 e nel 2015 scenderanno rispettivamente al 50% e 40% per poi tornare entrambe all'aliquota ordinaria del 36%. Con questo intervento, quindi, si vuole rispondere alle richieste degli addetti ai lavori che ne chiedevano la stabilizzazione.

 

Per quanto riguarda la riforma del Catasto ricordiamo quanto è stato fin qui deciso. Il valore patrimoniale sarà determinato sulla base dei valori di mercato al metro quadrato per tipologia immobiliare.

 

A questo valore verranno applicati dei coefficienti che terranno conto delle caratteristiche edilizie dell’immobile, come ad esempio la presenza di scale, l’anno di costruzione, il piano e l’esposizione, ma anche della sua localizzazione. Il risultato sarà un algoritmo che, moltiplicato per i metri quadri, rilevati secondo la metodologia catastale, darà il valore patrimoniale dell’immobile.

 

In generale, questo vale per unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria (gruppi A, B e C, come abitazioni, uffici, biblioteche, magazzini sotterranei, negozi, stabilimenti balneari, tettoie e autorimesse).

 

Per determinare il valore delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale (gruppo D in cui rientrano opifici, capannoni industriali, alberghi) si userà invece un sistema di stima diretta grazie all'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio reddituale o, per gli immobili strumentali, quello del costo.

 

La rendita catastale sarà calcolata sulla base dei redditi da locazione medi. Il valore delle locazioni al metro quadro, cui deve essere applicata una riduzione per le spese di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, verrà moltiplicato per la superficie e il risultato sarà il valore della rendita. I valori patrimoniali e le rendite dovranno essere adeguati periodicamente in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

 

Per le unità immobiliari di interesse storico e artistico dovranno invece essere studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite che tengano conto dei più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, del complesso dei vincoli legislativi per la destinazione, l'utilizzo e il restauro. Gli immobili colpiti da calamità naturali potranno usufruire di tasse ridotte in considerazione delle condizioni di inagibilità o della loro inutilizzabilità.

 

Per facilitare le operazioni, il territorio sarà suddiviso in microzone e verranno individuati immobili-tipo. Sono inoltre previsti incentivi per gli enti locali che contribuiranno all’emersione dei fabbricati sconosciuti al Catasto.

 

Fonte: Edilportale -www.edilportale.com

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Domotica, la tecnologia che fa risparmiare

Gli italiani vorrebbero ridurre le spese energetiche, ma conoscono poco la domotica

 

di BTicino - Buildingblog

19/12/2013 - Che l’attenzione al risparmio energetico sia una priorità per molti italiani è ormai un dato di fatto, dettato sia dalla necessità di fronteggiare i crescenti costi delle bollette, sia da una maggiore sensibilità ambientale.

 

Da un’indagine Ispo, commissionata da Anie Confindustria, emerge però una limitata conoscenza delle soluzioni tecnologiche di mercato, pur a fronte delle disponibilità a cambiare le proprie abitudini di vita pur di ridurre gli sprechi.

 

L’attenzione degli italiani, infatti, rimane concentrata solo su alcune delle soluzioni per l’efficienza energetica oggi disponibili: l’impiego dell’energia proveniente da fonti rinnovabili (specialmente solare e eolico) e l’adozione degli elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, climatizzatori) a basso consumo.

 

Al contrario le soluzioni domotiche registrano un interesse elevato solo quando sono proposte attraverso esempi concreti. Da qui la necessità di una comunicazione basata sulla varietà e l’utilità delle soluzioni di efficienza energetica.

 

Al contrario, ben pochi italiani conoscono la normativa che introduce il livello “domotico” degli impianti elettrici e ben il 71% dei nostri connazionali ammette di non averne mai sentito parlare.

 

La fiducia nelle potenzialità della domotica rimane comunque elevata. Al punto che il 77% degli intervistati ritiene che possa essere considerata un aiuto per anziani e disabili. Il 74% del campione riconosce poi alla domotica la possibilità di rendere più sicura la propria abitazione.

 

Tutti numeri che portano il 69% degli intervistati ad affermare che la domotica rappresenta propriamente il futuro e che sempre più persone vi faranno ricorso. Anche perché il 67% degli italiani coglie, tra i benefici riconoscibili dei sistemi domotici, il fatto di consentire un risparmio energetico, riducendo così i consumi e, di conseguenza, l’importo in bolletta.

 

Infine, per il 60% del campione la domotica è comoda e aiuta a risparmiare tempo. Merita infine una riflessione il fatto che solo il 32% di quanti ritengono comoda la domotica, la considerino anche una tecnologia fruibile e facile da utilizzare.

 

 

Fonte: BTicino - www.buildingblog.it

Marche, Piano Casa prorogato fino al 31 dicembre 2014

Varianti al PRG per ampliare le attività produttive e nuovi premi volumetrici per la riqualificazione urbana

di Giovanni Carbone

 

08/10/2013 - È stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 il Piano Casa della regione Marche. Lo slittamento dei termini per la presentazione delle istanze di ampliamento e sostituzione edilizia è stato disposto dalla LR 24/2013 che ha modificato la LR 22/2011 sulla riqualificazione urbana sostenibile.

 

In base alle ultime modifiche è consentita l’adozione di varianti a PRG vigenti per l’ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate. In precedenza, tale concessione era vincolata anche al non superamento del limite del 10% della superficie esistente.

 

Nell’ambito della riqualificazione intercomunale, sono stati incrementati i premi volumetrici definiti nei Programmi operativi di riqualificazione urbana (PORU) che, in variante ai Piani regolatori generali (PRG), vengono adottati dai Comuni come strumenti per la gestione della qualità urbana, del paesaggio e delle prestazioni energetiche e ambientali degli insediamenti.

 

In dettaglio, gli indici edilizi e urbanistici, le destinazioni d’uso e l’assetto urbanistico definiti nei PORU possono essere determinati anche in variante ai PRG,  purchè l’incremento della volumetria o della superficie del complesso di aree oggetto di riqualificazione non superi il 20% (prima 15%), aumentabile al 25% (prima 20%) con concorso di progettazione .

 

Fonte: Edilportale -www.edilportale.com

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Prestazione energetica edifici, attese le nuove linee guida

L'APE sostituisce l'ACE ed è obbligatorio nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione. Previste multe da 3mila a 18mila euro

di Giovanni Carbone

 

 

10/06/2013 - Con le modifiche al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, il DL 63/2013 preannuncia cambiamenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

 

Una delle maggiori novità riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza.

 

Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”.

 

EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove costruzioni dal 1° gennaio 2021.

 

Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.

 

L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate finalizzate a ridurre i costi dell'APE a carico dei cittadini nel caso di piccoli edifici, con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.

 

L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:

- la prestazione energetica globale dell’edificio;

- la classe energetica;

- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.

 

È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

 

Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.

 

Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi dell'APE.

 

L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

 

La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni. 

 

Fonte: Edilportale -www.edilportale.com

Da AiCARR le Linee Guida per l’efficienza energetica degli edifici

Strumento tecnico-operativo dedicato non solo ai tecnici ma anche agli utilizzatori finali

 

05/11/2013 - Promuovere  l’efficienza energetica nel settore residenziale con un approccio di sistema e non legato alle singole tecnologie, ma frutto di scelte progettuali integrate: questo l’obiettivo dichiarato delle “Linee Guida per l’Efficienza Energetica degli Edifici” realizzate da AICARR su mandato di AGESI, ASSISTAL, ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, patrocinate da Regione Lombardia e Comune di Milano, che sono state presentate il 29 ottobre 2013 presso la Camera di Commercio di Milano.

 

Una pubblicazione che fonda le sue radici nel Progetto Efficienza Energetica presentato nel 2010 da Agesi nell’ambito del tavolo “Ambiente Energia”, uno dei Tavoli Tematici Camera Commercio ed Expo 2015.

 

Le Linee Guida per l’Efficienza Energetica degli Edifici vogliono essere uno strumento tecnico-operativo dedicato non solo ai tecnici del settore ma anche agli utilizzatori finali, sia del settore pubblico che privato, per gli interventi di riqualificazione del sistema edificio-impianto attraverso il finanziamento tramite terzi e con contratti di Servizio Energia a garanzia di risultato (EPC-Enetgy Performance Contract).

 

Grazie a questo strumento gli interventi di efficienza energetica potranno essere eseguiti rigorosamente, garantendo risultati sia tecnici, in grado di sfruttare al meglio le tecnologie disponibili - comprese le fonti rinnovabili - sia economici e di risparmio energetico rigorosamente “misurato”. Le Linee Guida, infatti, identificano un processo finalizzato all’ottimizzazione degli interventi tecnici utilizzando strumenti in grado di fornire dati oggettivi sulla prestazione energetica dell’edificio.

 

Nel documento viene riservata particolare attenzione alla fase della Diagnosi Energetica: processo che non solo aiuta a definire lo stato energetico dell’edificio, ma è in grado di proporre le soluzioni di efficientamento più adeguate alla successiva fase di intervento.

 

Ridurre il fabbisogno energetico specifico degli edifici residenziali e del terziario, a parità di comfort erogato, ottenendo così una significativa riduzione dei consumi di combustibili primari e le conseguenti emissioni di CO2, SOx, NOx e PM, rappresenta per le Associazioni proponenti un traguardo strategico dal punto di vista ambientale, politico ed economico, che non vede nella pubblicazione delle Linee Guida un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per il concreto avvio di processi finalizzati all’ottenimento di questo obiettivo comune.

 

Le Associazioni promotrici ritengono inoltre necessario dare impulso all’efficienza energetica attraverso un’adeguata sensibilizzazione che accresca la consapevolezza della committenza, attraverso l’avvio di un piano di comunicazione in grado di coinvolgere i diversi soggetti intervenuti in occasione della presentazione del volume quali le Istituzioni patrocinanti (Comune di Milano, Regione Lombardia), le Associazioni dei consumatori che hanno preso parte al progetto in qualità di partner (Anaci e Adiconsum) e le Istituzioni tecniche coinvolte (Enea, Fire, CTI), nonché attraverso le strutture Confindustriali e del Commercio di relativa appartenenza (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio).

 

Le Linee Guida sono consultabili online sul portale www.efficienzaenergetica-lineeguida.org

 

Fonte: Ufficio stampa ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti